Art. 1 – Costituzione e Sede
E' costituita una libera Associazione culturale denominata “Accademia del Coccio”, definita nel prosieguo del testo, più semplicemente, “Associazione”, con sede in Lastra a Signa, Lungarno Buozzi n. 53.
Potranno essere istituite, nel futuro, delle succursali ed essere variata la sede attuale.
L’ Associazione è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.
Art. 2 – Carattere dell’Associazione
L’Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.
I/Le soci/ie sono tenuti/e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli/le altri/e soci/ie che con i terzi, nonché nell’accettazione delle norme del presente Statuto.
L’Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni e/o circoli, nonché partecipare ad enti aventi scopi analoghi.
Art. 3 - Durata
La durata dell’Associazione è decennale, successivamente prorogabile, su delibera dell’Assemblea Generale, con proroghe decennali consecutivamente.
La delibera dell’Assemblea Generale dovrà avvenire almeno un mese prima della naturale scadenza.
Art. 4 - Oggetto sociale
L’Associazione ha per scopo la ricerca, lo studio e la valorizzazione, nonchè la diffusione della cultura gastronomica toscana e dei suoi strumenti pratici, attraverso la propria attività e secondo quanto contemplato nel presente Statuto.
Promuove il recupero di ogni aspetto legato alla tradizione ed ai sapori della Toscana gastronomica anche attraverso l’interscambio di esperienze, risorse e manifestazioni (intendendo per manifestazioni : convegni, mostre, sagre, ecc ).
Dà impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, altre associazioni culturali e fondazioni che perseguano fini analoghi, anche mediante reciproca federazione.
Tutto quanto sopra nelle forme, con i limiti e nel rispetto della normativa vigente.
A tal fine l’Associazione può:
L’Associazione considera prioritari, la partecipazione, l'incontro dialettico e la collaborazione con altri soggetti organizzati che ne condividano i valori costitutivi.
Art. 5 – Requisiti dei/delle soci/ie
Possono aderire all’Associazione cittadini/e maggiorenni italiani/e o stranieri/e residenti in Italia.
Possono aderire all’Associazione, in ciascuna delle forme indicate nel presente articolo, tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti pubblici e privati, le istituzioni e le associazioni che condividono le finalità e intendano perseguire gli obiettivi espressi nel presente Statuto. Qualsiasi tipologia di socio/a può essere individuale e collettiva.
I/Le soci/ie sono classificati in quattro distinte categorie:
Art. 6 – Ammissione dei/delle soci/ie
Tutti coloro che vogliano aderire all’Associazione, come socio/a ordinario/a, debbono farne relativa richiesta scritta all’Associazione, indirizzata al Presidente, dietro presentazione di almeno una persona già socio/a.
La domanda di adesione sarà sempre sottoposta al parere del Comitato Esecutivo che dovrà deliberarne l’accettazione per l’ammissione di nuovi/e soci/ie. L’eventuale rifiuto di ammissione da parte del Comitato Esecutivo è inappellabile. Le iscrizioni decorrono dal 1 Gennaio dell’anno in cui la domanda è accolta.
L’accettazione delle domande di adesione all’Associazione da parte del Comitato Esecutivo non dovrà mai essere influenzata da discriminazioni fondate su opinioni politiche, credo religioso o nazionalità.
Non possono aderire all’Associazione coloro che siano stati/e condannati/e per reati di corruzione e di concussione o per altri illeciti penali che comportino incompatibilità sostanziale con le finalità dell’Associazione stessa, valutata di volta in volta dal Comitato Esecutivo.
I/Le soci/ie fondatori/rici e ordinari/e sono tenuti/e al pagamento della quota annuale associativa; la quota associativa non può essere trasmessa, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non può essere rivalutata.
Art. 7 – Doveri dei/delle soci/e
L’appartenenza alla Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli/le aderenti, oltre che al pagamento della quota associativa annuale, al rispetto delle norme del presente Statuto e dell’eventuale regolamento interno, delle risoluzioni/delibere prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.
Nessun/a socio/a può agire in nome e per conto dell’Associazione senza una preventiva delega e/o procura del Presidente.
Art. 8 – Perdita della qualifica di socio/a
La qualifica di socio/a può venir meno per i seguenti motivi:
Art. 9 - Diritto di voto
Il diritto di voto all'Assemblea Generale spetta ai/alle soli/e soci/ie fondatori/rici e ordinari/ie in regola con il versamento della quota associativa.
Art. 10 – Quota associativa annuale
I/Le soci/ie ordinari/ie e i/le soci/ie fondatori/rici sono tenuti a corrispondere una quota associativa annuale, il cui importo sarà deliberato di anno in anno dall’Assemblea Generale per ogni tipologia di socio/a.
Gli importi ed i termini di pagamento delle quote saranno determinati, per il primo anno, dal Presidente.
Per gli anni successivi al primo, le quote associative annuali saranno stabilite dall’Assemblea Generale, che dovrà stabilire anche i termini entro i quali tali quote dovranno essere corrisposte.
I/Le soci/ie, di qualsiasi tipologia essi siano, così come qualsiasi altra persona fisica e/o giuridica, potranno, a loro discrezione, versare all’Associazione un qualsiasi tipo di contributo.
Art. 11 - Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Comitato Esecutivo;
c) il/
d) l'Organo di Controllo;
e) il/
Art. 12 - Assemblea Generale
• Partecipazione all’Assemblea Generale
L’Associazione ha nell’Assemblea Generale il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, tutti i/le soci/ie.
L'Assemblea Generale è costituita esclusivamente dai/dalle soci/ie fondatori/trici, ordinari/ie, onorai/e e benemeriti/e ed hanno il diritto di partecipare all’Assemblea Generale, ed ognuno può votare a seconda la sua qualità di socio.
• Convocazione dell’Assemblea Generale
L’Assemblea Generale ordinaria è convocata, su delibera del Comitato Esecutivo o del/della Presidente, almeno una volta l’anno, entro il 28 Febbraio, per l’approvazione del bilancio precedente, per stabilire gli importi delle quote associative, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.
L’Assemblea Generale, tanto in sede ordinaria che straordinaria, può essere convocata, ogni volta che se ne ravvisi la necessità:
a) per decisione del Comitato Esecutivo;
b) su richiesta, indirizzata al/alla Presidente, di almeno un terzo dei/delle soci/ie ordinari/ie.
L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata con preavviso di almeno 10 giorni, ridotti a 7 giorni in caso di comprovata urgenza; la convocazione è portata a conoscenza dei/delle socie a cura del Comitato Esecutivo, che può fare ricorso all’aiuto dei/delle soci/ie tutti/e e ad ogni idoneo mezzo di comunicazione (ad esempio mediante avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 14 giorni prima della data dell’Assemblea Generale).
• Costituzione dell’Assemblea Generale
L'Assemblea Generale, in sede ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei/delle soci/ie ordinari/ie.
In seconda convocazione è invece validamente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e.
L'Assemblea Generale, in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei/delle soci/ie con diritto di voto.
In seconda convocazione è invece validamente costituita qualunque sia il numero degli/delle intervenuti/e.
Le delibere possono riguardare soltanto le questioni contenute nell'ordine del giorno, mentre gli argomenti possono essere proposti e discussi anche nel corso dell’Assemblea stessa.
È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro/a socio/a ordinario/a. È vietato il numero delle deleghe in numero superiore a due.
L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, da un/una rappresentante del Comitato Esecutivo delegato/a, per iscritto, dal Presidente. Ad ogni riunione dell'Assemblea Generale, il Presidente dell’Associazione nomina un/una Segretario/a, il/la quale redige il verbale della seduta.
Per le delibere prese in sede di Assemblea Generale ordinaria, sia in prima che seconda convocazione, è sufficiente la maggioranza relativa dei/delle soci/ie con diritto di voto.
Per le delibere prese in sede di Assemblea Generale straordinaria, sia in prima che seconda convocazione, è necessaria la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, eccetto che per le delibere relative alle modifiche dello Statuto, che devono essere invece decise con il voto favorevole di almeno i due terzi dei/delle soci/ie con diritto di voto presenti.
Le delibere prese durante le Assemblee Generali, che siano in conformità allo Statuto, obbligano tutti/e i/le soci/ie anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.
• Forma di votazione dell’Assemblea Generale
Il voto, normalmente, è palese e su alzata di mano. In caso di parità, in una qualsiasi delle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Si può procede a scrutinio segreto per argomenti di particolare importanza, o su richiesta del Presidente, o se almeno la metà dei/delle soci/ie ordinari/ie presenti lo richieda.
• Compiti dell’Assemblea Generale
L'Assemblea Generale ordinaria:
a) elegge il Presidente e i membri del Comitato Esecutivo;
b) nomina i membri dell'Organo di Controllo, su proposta del Presidente;
c) valuta l'insieme delle attività svolte dal Presidente e dal Comitato Esecutivo;
d) approva il bilancio consuntivo e discute e delibera su quello preventivo;
e) indica gli indirizzi dell'attività dell’Associazione;
f) nomina i/le soci/ie onorari/ie;
g) stabilisce, tranne il primo anno, le quote associative annuali, per i vari tipi di socio/a (ordinaria e sostenitore/rice) ed i termini per il relativo pagamento;
h) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo o dal Comitato di Controllo, ivi compresa la nomina dei soci Onorari.
L'Assemblea Generale straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) delibera l’estensione della durata dell’Associazione e/o il suo scioglimento;
c) delibera sul trasferimento della sede dell’Associazione;
d) delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Comitato Esecutivo o dal Comitato di Controllo.
Le delibere assembleari devono essere idoneamente pubblicizzate mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale.
Art. 13 - Comitato Esecutivo
• Composizione del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto da quattro soci/ie, con diritto di voto, dell'Associazione e dal Presidente dell’Associazione stessa. I membri del Comitato Esecutivo sono nominati/e dall’Assemblea Generale.
I membri del Comitato Esecutivo durano in carica per un periodo triennale e comunque, fino alla nomina dei loro successori. Il loro mandato è rinnovabile.
Negli intervalli tra le Assemblee Generali ed in caso di dimissioni, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Comitato Esecutivo ha facoltà di procedere per cooptazione, alla integrazione del Comitato Esecutivo stesso fino al limite statutario.
I membri del Comitato Esecutivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo l’eventuale rimborso di spese effettivamente sostenute, e solo su preventiva delibera dell’Assemblea Generale.
• Compiti del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo, ha il compito di:
a) redigere, di concerto con il Presidente, il programma delle attività dell’Associazione e predisporre gli schemi di bilancio (preventivo e consuntivo) dell'Associazione da sottoporre all’Assemblea Generale, stabilendo l'entità e la congruità delle spese e degli investimenti necessari per lo svolgimento delle attività dell’Associazione, tenendo comunque conto delle delibere espresse dall'Assemblea Generale;
b) presentare all'Assemblea Generale, almeno una volta l'anno, un rapporto sulle proprie attività
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
d) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
e) procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei/delle soci/ie per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun/a socio/a, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario, fino all’eventuale esclusione;
f) in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
g) deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione di nuovi/e soci/ie;
h) deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l’attività dell’Associazione stessa designandone i/le rappresentanti da scegliere tra i/le soci/ie.
Il Comitato Esecutivo può avvalersi, a titolo consultivo, del parere di esperti/e e consulenti (soci/ie o non soci/ie). Le consulenze non vincolano in alcun modo il Comitato Esecutivo e possono essere rese pubbliche.
Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Comitato Esecutivo, su proposta del Presidente, può porre il veto nei confronti delle delibere degli organi dell’Associazione in contrasto con la legge, con il presente Statuto o, comunque, con i principi che devono sempre ispirare le attività dell’Associazione.
Al Comitato Esecutivo spettano i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione.
Il Comitato Esecutivo, ed il suo Presidente, possono autorizzare i/le soci/ie ad agire in nome e per conto dell’Associazione e verificano la conformità dei requisiti di coloro che intendono far parte dell'Associazione.
Il Comitato Esecutivo, ed il suo Presidente, possono delegare, in parte, e comunque mediante atto scritto, i propri poteri e la firma sociale ad altri organi o a singoli soci/ie dell’Associazione. Per il raggiungimento degli obiettivi dell’Associazione, il Comitato Esecutivo, ed il suo Presidente, possono creare dei gruppi di lavoro, tematici e territoriali.
I gruppi di lavoro redigono progetti e realizzano attività conformi alle finalità e al programma delle attività dell’Associazione. Laddove possibile, un membro del Comitato Esecutivo (o suo delegato) entra a far parte di ciascun gruppo di lavoro.
• Riunioni del Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 3 dei membri del Comitato stesso. Le convocazioni, a cura del Presidente, dovranno avvenire, tramite qualsiasi idoneo mezzo di comunicazione, con almeno cinque giorni di anticipo.
Il Presidente, ogni qualvolta
intenda o debba riunire il Comitato Esecutivo, dovrà convocare, oltre i
membri del Comitato Esecutivo stesso, anche i membri del Comitato di
Controllo ed il/
Il Comitato Esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri membri in carica (tre componenti) ma, in ogni caso, è necessaria la presenza del Presidente (o di chi ne sia stato delegato, per iscritto, dal Presidente stesso). Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da un membro designato dai presenti.
Di ogni riunione del Comitato Esecutivo è redatto verbale a cura di un/una Segretario/a, anche estraneo/a al Comitato stesso, e comunque socio/a dell'Associazione, designato/a dal Presidente.
Art. 14 - Presidente
• Elezione del Presidente
Il/
In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Comitato Esecutivo, il Comitato Esecutivo stesso provvede ad eleggere un/una Presidente sino alla successiva Assemblea Generale.
• Compiti del Presidente
ILa Presidente dirige l’Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il/
In particolare, il/
Il/
ILa Presidente può delegare, ad uno/a o più soci/ie, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, e comunque sempre per la durata del suo incarico.
Al/Alla Presidente spettano inoltre le attribuzioni che non sono statutariamente conferite all'Assemblea Generale e al Comitato Esecutivo.
Art. 15 - Comitato di Controllo
• Elezione del Comitato di Controllo
L'Assemblea Generale, su proposta del/della Presidente, designa un Organo di Controllo, composto da tre membri. L'Organo di Controllo dura in carica per un periodo triennale e i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà dei suoi membri, il Comitato potrà nominare, per cooptazione, sempre fra i/le soci/ie con diritto di voto, i membri mancanti sino alla prima Assemblea Generale, convocata per qualsiasi motivo.
Il Comitato di Controllo nomina nel suo
seno il/la proprio/a Presidente il/la quale avrà in particolare il
compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il/
Il Comitato di Controllo si riunisce ogni qualvolta il/la suo/a Presidente lo convochi e comunque non meno di una volta a semestre oppure quando ne facciano richiesta al/alla presidente gli altri due membri.
Il Comitato di Controllo deve essere formalmente invitato a tutte le riunioni del Comitato Esecutivo e potrà parteciparvi con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.
• Compiti del Comitato di Controllo
Il Comitato di Controllo presiede, sovrintende e sorveglia la gestione e l’andamento dell’Associazione in tutte le sue manifestazioni ed il rispetto delle norme dettate dal presente Statuto. Il Comitato di Controllo vigila sull'operato degli Organi statutari in relazione al rispetto delle finalità istituzionali dell’Associazione.
Il Comitato di Controllo controlla la gestione economico-finanziaria dell’Associazione, predisponendo, in occasione dell'approvazione dei bilanci dell'Associazione, una relazione sui bilanci presentati dal Comitato Esecutivo. Tale relazione viene presentata all'Assemblea Generale, unitamente ai bilanci.
Il Comitato di Controllo esperisce il tentativo di conciliazione delle controversie fra l’Associazione ed/e i/le soci/ie, nonché fra questi/e ultimi/e, purché originate dall'attività associativa. Qualora questo tentativo non avesse successo, le suddette controversie saranno regolate secondo quanto disposto al successivo articolo 20.
L'incarico di membro del Comitato di Controllo è incompatibile con la carica di membro del Comitato Esecutivo.
I membri del Comitato di Controllo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo l’eventuale rimborso di spese effettivamente sostenute, e solo su preventiva delibera dell’Assemblea Generale.
Art. 16 – Il/
Il/
Egli/Ella acquisisce le entrate ordinarie e straordinarie dell’Associazione e provvede alle relative spese, secondo i principi stabiliti dal Comitato Esecutivo.
Predispone annualmente il rendiconto economico e finanziario richiesto dalle vigenti leggi. Partecipa di diritto alle attività del Comitato Esecutivo con funzioni consultive. Dura in carica un anno ed è rieleggibile.
Vigila sulla trasparenza delle risorse finanziarie dell’Associazione e cura la tenuta e l’aggiornamento di un apposito registro, nel quale sono iscritti i nomi dei/delle donatori/rici e l'ammontare ed il tipo di ogni contribuzione e/o di ogni donazione.
Art. 17 - Finanze e Patrimonio
• Entrate dell’Associazione
L'Associazione non ha fini di lucro.
L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
a) dalla quota associativa annuale, stabilita, per ogni anno, per la varia tipologia di soci/ie, dall’Assemblea Generale. I contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro i termini stabiliti, di anno in anno, dall’Assemblea Generale;
b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall’Assemblea Generale in
relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
c) da versamenti volontari degli/delle associati/e;
d) da proventi di iniziative sociali.
e) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, e da enti in genere, pubblici e privati, italiani e stranieri;
f) da contribuzioni e finanziamenti pubblici e privati, nel rispetto delle leggi in materia, dal ricavato di pubblicazioni, studi, ricerche ed altre iniziative correlate all'attività statutaria;
g) da sovvenzioni, donazioni, contributi, elargizioni, disposizioni testamentarie, o lasciti di terzi o di associati/e.
L’Associazione risponde dei debiti e delle obbligazioni assunte solo sulla base del proprio patrimonio sociale e delle delibere adottate.
• Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno in corso qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei/delle nuovi/e soci/ie. Il/La socio/a dimissionario/a o che comunque cessa di far parte dell’Associazione, è tenuto/a al pagamento del contributo sociale per tutto l’anno solare in corso.
• Divieto di distribuzione degli utili
È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili od avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
In caso di scioglimento dell'Associazione, il Comitato Esecutivo decide della destinazione del patrimonio residuo, in conformità agli scopi sociali dell’Associazione mediante destinazione a favore di altra associazione senza scopo di lucro, al fine di evitare qualsivoglia forma di ridistribuzione tra i/le soci/ie.
Art. 18 – Esercizio sociale
L'esercizio sociale inizia il 1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
L’amministrazione e la tenuta della contabilità dell’Associazione è affidata al/alla Tesoriere/a secondo le direttive del/della Presidente del Comitato Esecutivo e del/della presidente del Comitato di Controllo.
Art. 19 – Norme per lo scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori/rici, determinandone i poteri.
L’Assemblea Generale delibererà anche in ordine alla devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, il quale, in qualunque caso, non potrà essere assegnato ai/alle soci/ie, ma a finalità coerenti con gli obiettivi ed i proponimenti dell’Associazione, oppure in caso di effettiva difficoltà a trovare tale beneficiario, il patrimonio sarà assegnato all’Ospedale Pediatrico Mayer di Firenze.
Art. 20 – Composizione delle controversie
Ogni controversia di natura giuridica, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i/le soci/ie o tra alcuni/e di essi/e e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di tre arbitri amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, e il terzo dai due arbitri così eletti, o in caso di disaccordo, dal Presidente del tribunale di Firenze.
Gli Arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile entro novanta giorni.
Art. 21 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Comitato Esecutivo e dal Comitato di Controllo.
Art. 22 – Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.
Lungarno Buozzi, 53
Ponte a Signa, 50055 Lastra a Signa (FI)
Venerdì e sabato
dalle ore 20,00
alle ore 23,45
Domenica
dalle ore 12,00
alle ore 15,00